Pergole bioclimatiche senza permessi: cosa dice la legge nel 2026
Dopo l’entrata in vigore del c.d. Decreto “salva casa”, ovvero quello in cui pergole bioclimatiche (e vetrate panoramiche) rientrano a pieno titolo nel lavori fattibili in regime di “edilizia libera”, molte persone si sono rivolte a noi perché alcuni uffici tecnici comunali non riconoscono questo cambio normativo e continuano a equiparare le pergole bioclimatiche a tettoie, gazebo o pergolati, con relativi vincoli dimensionali e di fattibilità. Proviamo a fare chiarezza su questi aspetti.
Perché la pergola Bioclimatica NON è un pergolato
La pergola bioclimatica o tenda bioclimatica è un dispositivo di protezione solare (e in generale dagli agenti atmosferici) costituito da elementi orizzontali orientabili e/o retrattili, autoportante (isola) o addossata al fabbricato. Il pergolato (o pergola) è una struttura realizzata con materiali leggeri, generalmente legno o metallo, senza fondazioni, al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti o teli ombreggianti (permeabili), costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. In ogni caso i pergolati sono realizzabili in regime di edilizia libera, ma devono attenersi alle prescrizioni comunali. Purtroppo alcune circolari degli uffici tecnici dei comuni non fanno distinzione fra pergola bioclimatica e pergolato/pergola), applicando così alle pergole bioclimatiche le restrizioni dei pergolati.

Perché la pergola Bioclimatica NON è una tettoia
Tettoia: Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. La struttura e’ solida, stabilmente ancorata al pavimento e difficilmente removibile, atta a sostenere la copertura FISSA e IMPERMEABILE. Ciò che contraddistingue una tettoia e la differenzia rispetto a pergolati o altri sistemi di protezione solare (pergola bioclimatica o pergotenda) è la COPERTURA. La copertura di una tettoia è prevalentemente fissa, costituita da pannelli in legno, metallo, tegole o teli in PVC IMPERMEABILI, anche trasparente costituita da pannelli acrilici o vetri, non è facilmente removibile o apribile. Al contrario la copertura della pergola bioclimatica è costituita da elementi di protezione solari apribili, orientabili o retrattili. Le tettoie per loro natura NON sono realizzabili in regime di edilizia libera. Purtroppo molti comuni equiparano erroneamente le pergole bioclimatiche alle tettoie e pertanto NON ne permettono la libera installazione.

Quindi posso installare una pergola bioclimatica senza bisogno di permessi?
Oggi è finalmente possibile fornire una risposta certa, supportata dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024 al Testo Unico 380/2001, art. 6 “Attività edilizia libera”. In base a queste modifiche, l’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di tutte le schermature solari, comprese le pergole con tetto in tessuto impermeabile impacchettabile e le pergole bioclimatiche, è ufficialmente classificata come Attività in Edilizia Libera. Questo significa che è possibile installare una pergola bioclimatica nella propria abitazione senza bisogno di comunicazioni al comune (Cil, Cila, Scia) o permessi a costruire, fatti salvi il diritto di terzi e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Quali caratteristiche deve avere una pergola bioclimatica per essere installata senza permessi?
Le pergole bioclimatiche devono avere gli elementi di protezione solare (le lame) mobili o regolabili. Le pergole devono, inoltre, essere addossate (in aderenza) agli immobili o annesse (all’interno) alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera (gambe, pali, strutture, ecc… fissate al suolo o alle pareti).
Testo integrale della norma
Di seguito riportiamo i testi integrali contenuti nel Testo Unico 380/2001, con le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024, in cui vengono accuratamente spiegate le tipologie di prodotti che rientrano in Edilizia Libera: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizione contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (…) b -ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnicocostruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.”
Raccomandazioni
Ovviamente modifica normativa non solleva il proprietario da responsabilità in caso di installazioni non conformi alle direttive comunali. Si raccomanda di controllare e rispettare sempre le eventuali indicazioni fornite dal proprio comune per questo genere di installazioni (ad esempio: colori, forme, dimensioni massime ecc.) e di tenere in considerazione l’obbligatorietà di verifica e rispetto dei diritti di terzi (confinanti, condomini, ecc.). Nel caso in cui il comune di appartenenza non abbia emanato un regolamento ad hoc su questo tipo di installazioni consigliamo di rivolgersi all’ufficio tecnico comunale, per ogni informazione o assistenza siamo disponibili fornire documentazione e assistenza per ottenere una risposta esaustiva dal proprio comune.
Come procedere
Se avete intenzione di installare una pergola o una tenda nella vostra casa che rientri nelle Attività di Edilizia Libera, vi suggeriamo di presentare presso i vostri comuni o ai professionisti che vi assistono:
- Testo integrale del Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024
- Guida ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che indica ai comuni le novità introdotte, così da sbloccare le pratiche e informare le amministrazioni di questa nuova normativa
Cosa possiamo fare noi?
Se incontrate difficoltà nel relazionarvi con il vostro comune o non volete occuparvene personalmente, la nostra struttura e’ in grado di farlo per voi, grazie alla collaborazione con professionisti e studi tecnici del territorio, siamo in grado di relazionarci con gli uffici tecnici comunali per ottenere in tempi rapidi risposte e certezze sul tipo di intervento e non incorrere in errori o ancora peggio abusi.








